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Regime forfetario, fino al 10 aprile Fisco “tollerante” sulle cause ostative

Ai sensi dell'art. 1, comma 57, lettera d), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) - così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) - non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano - direttamente o indirettamente - società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Al riguardo, con la risposta all'istanza di interpello 20 maggio 2019, n. 146 , l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla Srl controllata appartengano alla medesima sezione ATECO, la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente.

Nella fattispecie sottoposta all'esame dell'Amministrazione fiscale, la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi in veste di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha fatto salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti fino al 10 aprile 2019, data di pubblicazione della Circolare n. 9/E/2019: i chiarimenti interpretativi da cui discende – nelle ipotesi come quella descritta - la decadenza dal regime forfetario sono infatti sopraggiunti con la pubblicazione di tale documento di prassi.

Di conseguenza – semprechè non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, da parte del contribuente alla Srl controllata a decorrere dal 10 aprile 2019, e se quest'ultimo dovesse cessare dalla carica di amministratore della Srl controllata - lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.

 

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