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Circolare Lavoro anno 2020 n. 2

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1. La copertura assicurativa INAIL a detenuti ed internati impegnati in lavori di pubblica utilità

L'INAIL - con Circolare del 10 gennaio 2020, n. 2 - ha reso nota l’estensione ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni a carico del Fondo, a decorrere dal 2020.
A decorrere da gennaio 2020, risultano pertanto coperti dal Fondo i seguenti soggetti:

  • beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
  • detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
  • stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno;
  • soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, compresi detenuti e internati.

 

2. Le novità su compilazione ed accesso alla DSU precompilata

L'INPS – con Messaggio del 13 gennaio 2020, n. 96 - ha ricordato che a decorrere dal mese di gennaio 2020, c'è un periodo di sperimentazione nel quale la DSU precompilata è resa accessibile soltanto ai nuclei familiari che presentino una DSU all’INPS in modalità web sul portale dell’Istituto.

Il dichiarante accede alla DSU precompilata:

  1. attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonché mediante l’indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo hanno appositamente delegato;
  2. con le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata INPS, utilizzando il seguente sistema di autenticazione:
    • credenziali (utente+password/pin) dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’Istituto;
    • credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (fisconline) con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia. Questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione;
    • identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione digitale;
    • CNS (Carta Nazionale dei servizi);
    • CIE (Carta di identità elettronica 3.0).

L’accesso alla DSU precompilata può avvenire direttamente da parte del cittadino in modalità telematica oppure per il tramite di un CAF delegato con la stessa modalità.
Lo studio è a disposizione dei clienti per l’assistenza all’accesso ed il rilascio degli strumenti tecnologici.

 

3. ANPAL definisce i criteri adottati dal Comitato nella valutazione per i ricorsi di condizionalità

In data 13 dicembre 2019 l'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) ha reso noto che il Comitato per i ricorsi di condizionalità ha adottato - con Delibera n. 54/2019 - il documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150”.
Al riguardo, possono ritenersi valide solo le convocazioni del soggetto disoccupato effettuate con raccomandata AR oppure via PEC (quelle effettuate con altri mezzi non garantiscono certezza giuridica di avvenuta conoscenza).

Nel caso in cui il disoccupato non si presenti alla convocazione, il provvedimento sanzionatorio del CPI dovrà contenere l’informativa con i termini e le modalità per la presentazione del ricorso, che decorrono dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Se il provvedimento non è stato notificato, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà a partire dal giorno in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza.

  • L’assenza alla convocazione potrà essere ritenuta lecita solo in presenza di una delle seguenti situazioni:
  • documentato stato di malattia o infortunio,
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi,
  • stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalla legge,
  • citazioni in tribunale,
  • gravi motivi familiari documentati e certificati,
  • casi di limitazione legale della mobilità personale,
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore.

 

4. Istruzioni INPS per la dichiarazione reddituale Quota 100 e pubblicazione dei moduli AP139 e AP140

L'INPS - con Messaggio del 9 gennaio 2020, n. 54 - ha ricordato che gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, hanno la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata (cd. e Quota 100) al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per l’apertura della "finestra".

A mente dell'art. 14, legge n. 26/2019, tale pensione Quota 100 non è cumulabile - a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia - con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.

L’INPS (facendo seguito alla precedente Circolare n. 117/2019) ha reso noto d'aver pubblicato i seguenti moduli per effettuare la dichiarazione dei redditi ai fini della verifica di cumulabilità/incumulabilità dei redditi percepiti con la Quota 100:

  • modello AP140, per la dichiarazione reddituale in fase di domanda di pensione Quota 100,
  • modello AP139 per la dichiarazione reddituale per i soggetti già titolari di pensione Quota 100.

 

5. I chiarimenti dell'INL su diffida accertativa e decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota n. 525/2020 - ha precisato che le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità annuale o infrannuale e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine quinquennale.

La decorrenza del termine prescrizionale, infatti, non opera in costanza di rapporto di lavoro, in quanto la possibile condizione di sudditanza psicologica nella quale può trovarsi il lavoratore può essere tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso.
Pertanto, atteso che la diffida accertativa ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, il personale ispettivo dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato.

 

6. Da luglio 2020 la riduzione del cuneo fiscale

In data 23 gennaio 2020, si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 24 che ha approvato - tra le altre cose - un decreto legge che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Il decreto - in attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti - interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.
Nello specifico, dal 1° luglio 2020:

  • il bonus di € 80 aumenta ad € 100 mensili per chi ha un reddito annuo fino ad € 26.600 lordi;
  • coloro che percepiscono un reddito da € 26.600 ad € 28.000, beneficeranno per la prima volta di un incremento di € 100 al mese in busta paga;
  • per i redditi a partire da € 28.000, si introduce una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di € 80 in corrispondenza di un reddito di € 35.000 lordi: oltre tale soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento di € 40.000 di reddito.

 

7. Determinato per il 2020 il limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

L'INPS – con Circolare del 29 gennaio 2020, n. 9 - ha comunicato, relativamente all’anno 2020, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Nel dettaglio, considerato che, nell'anno 2019, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari allo 0,5%, nella tabella che segue si riportano i limiti di retribuzione giornaliera ragguagliati a € 48,98 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2020, pari a € 515,58 mensili) se di importo inferiore.

Anno 2020 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD 515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 48,98


Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989.
La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11, D.Lgs. n. 81/2015 che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Al riguardo, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 48,98 x 6 /40 = € 7,35.

Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 48,98 x 5 /36 = € 6,80.

 

8. Il nuovo sgravio contributivo 2020 per le imprese che esercitano la pesca costiera e lagunare

L'INPS - con Messaggio del 28 gennaio 2020, n. 284 - ha ricordato che a decorrere da gennaio 2020, ex lege n. 160/2019, le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari sono tenute alla fruizione dello sgravio nella nuova misura del 44,32% (da gennaio 2018, lo sgravio era pari al 45,07%).

L'Istituto ha, poi, reso note le istruzioni operative per effettuare il conguaglio: al riguardo, le imprese interessate continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice “R830” presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

 

9. Le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi del 2020 dei lavoratori in Paesi extracomunitari

L'INAIL – con Circolare del 29 gennaio 2020, n. 3 - ha comunicato che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali (fissate da decreto interministeriale dell'11 dicembre 2019).

Sono escluse da tale ambito le collaborazioni coordinate e continuative, per le quali il premio assicurativo è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.

 

10. INPS: le novità su riscatto del corso di laurea e cd. opzione donna

L’INPS - con Circolare del 22 gennaio 2020, n. 6 - ha precisato che le lavoratrici che intendono riscattare il corso di laurea e accedere alla pensione con “Opzione Donna”, devono presentare la domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione.

Com’è noto, le donne che intendono esercitare l’opzione donna, possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi (che, in assenza di tale opportunità sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica), sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.
All’atto di presentazione della domanda di pensione recante tale opzione, la lavoratrice potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata di onere, l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo.

Tale richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata di esso.
Qualora l’interessata rinunci alla domanda di pensione in parola, l’onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi.

 

11. Lavoro a domicilio negli istituti di pena: l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota n. 596/2020 - in risposta ad un quesito dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Padova, ha fornito alcuni principi concernenti il lavoro a domicilio negli istituti di pena.
A mente dell’art. 20, legge n. 354/1975, negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà, devono essere favorite in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale, fermo restando che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno che all'esterno, possono essere organizzate e gestite dalle Direzioni degli Istituti, ovvero da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni.

Pertanto, l’attività lavorativa può dunque svolgersi anche in locali concessi in comodato d’uso dall’Istituto, che diventano a pieno titolo locali dell’azienda, fatta salva la possibilità del libero accesso da parte della Direzione per motivi inerenti la sicurezza dell’Istituto.
In tal caso, l’azienda assume gli obblighi inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché la corresponsione della retribuzione, l’adempimento degli oneri previdenziali ed assicurativi sulla base della tipologia contrattuale prescelta.

I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, infatti, dipendono direttamente dalle imprese che le gestiscono (e che sono tenute a versare alla Direzione dell'Istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare).
Non sussistono, pertanto, preclusioni normative con riferimento all’ammissibilità del lavoro a domicilio negli istituti di pena.

È però necessario che le attività lavorative svolte siano ontologicamente compatibili con le specificità della disciplina del lavoro a domicilio.
La verifica dell’organo di vigilanza deve essere effettuata secondo i medesimi criteri di valutazione adottati per le attività lavorative svolte presso il domicilio privato, a prescindere dalla contingente condizione di detenzione.
Quanto alla determinazione del compenso del lavoratore a domicilio, l’INL precisa che bisogna tener conto della previsione per cui la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.

Quanto, infine, agli incentivi occupazionali in capo alle aziende interessate ad assumere tali soggetti, si ricorda che in caso di assunzione, da parte di imprese pubbliche e privati, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni, di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno, ovvero di lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi, è prevista la riduzione del 95% del carico contributivo complessivamente dovuto.

La durata dell’incentivo è:

  • fino a quando i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati;
  • per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno;
  • per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

 

12. INAIL e Corte di Cassazione: gli ultimi interventi sui riders

L’INAIL ha pubblicato in data 23 gennaio 2020 la nota operativa con cui fornisce le istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni che hanno esteso l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (riders).
A mente della legge n. 128/2019, viene esteso l’obbligo assicurativo INAIL ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore.

Pertanto, la tutela assicurativa INAIL è estesa, a partire dal 1° febbraio 2020, ai lavoratori autonomi che svolgono la predetta attività di consegna anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, posto che essa era già operante per i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati che prestano la medesima attività.

Al riguardo, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto, dal 1° febbraio 2020, agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro:

  • ove non già titolare di codice ditta e di specifica posizione assicurativa territoriale Inail, deve trasmettere all’Istituto, mediante modalità telematiche, contestualmente alla data d’inizio delle attività (1° febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l’attività di consegna dei beni per conto altrui;
  • qualora, invece, sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale, la stessa è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.

In entrambi i casi l'impresa deve fornire indicazioni utili alla valutazione del rischio e alla determinazione del premio assicurativo, quali il tipo (o i tipi) di mezzo utilizzato per le consegne, il calcolo della percentuale delle attività in relazione ai diversi mezzi di trasporto, e le retribuzioni presunte dei lavoratori.
Le denunce di iscrizione o di variazione devono essere presentate dalle imprese in modalità telematica.
Successivamente l'INAIL trasmette tramite PEC il certificato di assicurazione (o di variazione) e il conteggio del premio, con l'indicazione dell'importo anticipato per il 2020 da versare tramite F24 entro la scadenza indicata sul certificato.
L’impresa di delivery ha anche l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, in modalità telematica, ex artt. 53 e 54, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.

Quanto alla Corte di Cassazione, si segnala che - con sentenza del 24 gennaio 2020, n. 1663 - ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, meglio conosciuti come riders, si applicano le tutele (tutte) del lavoro subordinato.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che (contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Torino), non sussiste un “tertium genus” tra autonomia e subordinazione, perché se l'etero-organizzazione è accompagnata dagli indici sintomatici della personalità e dalla continuità della prestazione il rider è comparabile integralmente ad un lavoratore dipendente.

 

13. INPS: posticipato ad aprile 2020 l’avvio della nuova modalità di gestione ANF

L’INPS, - con Messaggio n. 261/2020 - è intervenuto in merito alle nuove modalità di presentazione della domanda di ANF per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Com’è noto, a decorrere dal 1° aprile 2019, l’assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo deve essere richiesto esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio online.

Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno a presentare la domanda al proprio datore di lavoro attraverso il modello cartaceo “ANF/DIP” (cod. SR16), mentre per gli impiegati del settore agricolo, invece, valgono le nuove disposizioni descritte nella Circolare n. 43/2019.
Sono inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

Ora l’INPS posticipa l’avvio della nuova modalità di gestione ANF in Uniemens al periodo di competenza aprile 2020.
Al momento, dunque, le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono immutate: per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione “ANF” e la compilazione della nuova sezione “InfoAggCausaliContrib” resta facoltativa.
I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento “CausaleRecANF” di “ANFACredAltre”, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.

Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.

 

14. Agenzia delle Entrate: i chiarimenti sulle ritenute sugli appalti dopo l’entrata in vigore del “decreto fiscale”

L'Agenzia delle Entrate - con Circolare del 12 febbraio 2020, n. 1/E - ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle ritenute in appalti e subappalti per il contrasto dell’omesso versamento delle ritenute.
Le norme trovano applicazione dal 1° gennaio 2020, con riferimento anche ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
Il nuovo impianto normativo si applica ai soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, quali:

  • enti e società ex art. 73, comma 1, TUIR;
  • società e associazioni di cui all’art. 5 TUIR;
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
  • persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • condomini;
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori.

Sono, invece, esclusi:

  • i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
  • i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta;
  • i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni;
  • i condomìni che non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust etc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
  • I nuovi obblighi non si applicano laddove le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, con la certificazione dell’Agenzia delle Entrate (DURF) la sussistenza di alcuni requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute.

I requisiti verificati dall’Agenzia delle Entrate sono:

  • l’esistenza in vita da almeno 3 anni;
  • la regolarità degli obblighi dichiarativi;
  • i versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi.

I requisiti previsti alla lett. b) sono:

  • l’assenza di debiti non soddisfatti.

Il certificato è messo a disposizione dell’impresa presso un qualunque ufficio territoriale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i grandi contribuenti è competente all’emissione del certificato la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

La certificazione è messa a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

In caso di inottemperanza agli obblighi, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma, e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020, l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione, a condizione che sia fornito al committente, entro il termine, la documentazione.

 

15. NASpI, Integrazione Salariale, DIS COLL: le novità del 2020

L'INPS - con Circolare n. 20/2020 - ha reso noti gli importi massimi per l'anno 2020 delle prestazioni a sostegno del reddito.

Gli importi, per l’anno 2020, risultano i seguenti:

Trattamenti di integrazione salariale - se la retribuzione è:

  • inferiore o uguale ad € 2.159,48, l’importo lordo è pari ad € 998,18 (€ 939,89 netti);
  • superiore ad € 2.159,48, l’importo lordo è pari ad € 1.199,72 (€ 1.129,66 netti).

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) - se la retribuzione è:

  • inferiore o uguale ad € 2.159,48, l’importo lordo è pari ad € 1.197,82 (€ 1.127,87 netti);
  • superiore ad € 2.159,48, l’importo lordo è pari ad € 1.439,66 (€ 1.355,58 netti).

Fondo credito
Assegno ordinario - se la retribuzione mensile lorda è:

  • inferiore ad € 2.184,24, il massimale è pari ad € 1.186,29;
  • compresa tra € 2.184,24 ed € 3.452,74, il massimale è pari ad € 1.367,35;
  • superiore ad € 3.452,74, il massimale è pari ad € 1.727,41.

Assegno emergenziale - se la retribuzione tabellare annua lorda è:

  • inferiore ad € 41.829,33, il massimale è pari ad € 2.443,35 (al lordo del 5,84 %, pari ad € 2.300,66 netti);
  • compresa tra € 41.829,33 ed € 55.037,77, il massimale è pari ad € 2.752,41;
  • superiore ad € 55.037,77, il massimale è pari ad € 3.852,34.

Fondo Credito Cooperativo
Assegno Emergenziale - se la retribuzione tabellare annua lorda è:

  • inferiore ad € 39.543,11, il massimale è pari ad € 2.343,44 (al lordo del 5,84%, pari ad € 2.206,58 netti);
  • compresa tra € 39.543,11 ed € 55.152,24, il massimale è pari ad € 3.151,99;
  • superiore a € 55.152,24, il massimale è pari ad € 3.666,06.

NASPI - l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2020, a € 1.227,55 (il Ticket Licenziamento 2020 è pari ad € 503,30 per ogni anno).
Indennità di disoccupazione DIS COLL - l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS COLL è pari, per l’anno 2020, ad € 1.227,55.
Indennità di disoccupazione agricola - gli importi massimi per gli eventi occorsi nel 2019 ma liquidati nel 2020 sono quelli stabiliti per tale ultimo anno (2019). Pertanto, tali importi sono pari ad € 1.193,75 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad € 993,21 (per il massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili - l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 2020, ad € 595,93.

 

16. Le novità in tema di misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore dei call center

L'INPS - con Circolare dell'11 febbraio 2020, n. 21 - ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore dei call center.
Com’è noto, il Decreto Interministeriale MLPS/MEF n. 22763/2015:

  • riconosce ai lavoratori impiegati nel settore dei call center un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per una durata massima di dodici mesi;
  • prevede che tale indennità possa essere richiesta in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata da crisi aziendale, valutata dal MLPS.

Stante il fatto che l’indennità in commento è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, l’INPS ha precisato che non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento ex art. 2, comma 66, legge n. 92/2012, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call center.
L’erogazione della prestazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del MLPS, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso ed alla modalità di pagamento prevista.

Pertanto, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2019 (con inizio della sospensione o riduzione di orario nel 2019), è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2019.
L’Istituto, infine, ha chiarito che:

  • è posto a carico delle imprese ammesse al trattamento, un contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa);
  • le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.

 

17. Ripubblicato dall'ANPAL il Decreto istitutivo dell'incentivo "IO LAVORO"

L'ANPAL – con D.Dirett. dell'11 febbraio 2020, n. 52 - ha corretto le imprecisioni contenute nel D.Dirett. n. 44/2020 in merito al nuovo Incentivo Occupazionale "IO LAVORO".
Le correzioni attengono alla:

  • mancata indicazione della provincia di Bolzano, quale luogo territoriale dove attivare le assunzioni agevolate;
  • erronea indicazione della cumulabilità con l'incentivo occupazionale normato dal cd. decreto dignità (abrogato dalla legge n. 160/2019).

L’incentivo potrà essere richiesto dalle aziende che assumano nuovo personale dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale.
Il bonus è destinato alle assunzioni di persone disoccupate con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratti di apprendistato professionalizzante.
Il personale da assumere non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro e deve possedere le seguenti caratteristiche:

  • giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
  • persone con 25 anni di età e oltre disoccupate da almeno 6 mesi.

L’incentivo sarà riconosciuto anche ai contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi Inail) per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e per un massimo di 8.060 euro annui.
L’incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi. Per richiedere l’incentivo le aziende dovranno attendere le indicazioni di Inps, che lo renderanno operativo.

Presentazione
La domanda andrà presentata online sul portale Inps, che le autorizza nei limiti delle risorse disponibili.

Stanziamento
Lo stanziamento complessivo ammonta ad € 329.400.000 (le risorse sono a valere sul Fondo sociale europeo 2014-2020 a titolarità di Anpal).

 

18. Pubblicato in GU il decreto legge con il taglio del cuneo fiscale da luglio 2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020, n. 29 è stato pubblicato il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente".

A chi spetta
Il bonus spetta ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d’imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.

Importo
Il provvedimento prevede il riconoscimento di una somma di importo pari ad € 600, a titolo di trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito, in favore dei lavoratori dipendenti il cui reddito complessivo non è superiore ad € 28.000 (per il 2021, l’importo è pari ad € 1200).
Inoltre, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente spetta un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

  • € 480, aumentata del prodotto tra € 120 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 7.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad € 28.000 ma non ad € 35.000;
  • € 480, se il reddito complessivo è superiore ad € 35.000 ma non ad € 40.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 5.000.

 

19. INAIL: al via la procedura telematica di presentazione delle domande per il bando ISI 2019

Pubblicate dall’INAIL le date relative alla procedura telematica di presentazione della domanda inerente il Bando ISI 2019.
Dal 16 aprile al 29 maggio 2020 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda di partecipazione online.

A partire dal 5 giugno 2020 sarà poi possibile effettuare il download del codice identificativo della propria richiesta e verrà comunicata la data di apertura dello sportello telematico per l'inoltro della domanda (click day).

Di seguito, il calendario delle scadenze:

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

16 aprile 2020

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

29 maggio 2020

Acquisizione codice identificativo per l'inoltro online

5 giugno 2020

Comunicazione relativa alle date di inoltro online

5 giugno 2020

 

20. INPS: le novità sulla proroga del pensionamento anticipato riservato alle donne

L’INPS - con Circolare del 7 febbraio 2020, n. 18 - ha fornito alcuni chiarimenti riguardo l’istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. opzione donna), per il quale la legge n. 160/2019 ha previsto una proroga.

Possono accedere alla pensione anticipata con opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a:

  • 58 anni (per le lavoratrici dipendenti);
  • 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  1. dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  2. diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 160/2019.

 

21. Principali scadenze

Data scadenza

Ambito

Attività

Soggetti obbligati

Modalità

Sabato

29/02/2020

INPS ex ENPALS

Denuncia contributiva mensile unificata

Aziende settori sport e spettacolo

Procedura telematica

Sabato

29/02/2020

INPS

Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi

Datori di lavoro

Trasmissione telematica

Sabato

29/02/2020

Fondi

Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali

Datori di lavoro aziende industriali

Bollettino Bancario - RID

Sabato

29/02/2020

INAIL

Presentazione domanda di riduzione tasso

Datori di lavoro

Presentazione on line mod. OT/24

Sabato

29/02/2020

INAIL

Denuncia delle retribuzioni trasmissione telematica (Autoliquidazione)

Datori di lavoro

Trasmissione telematica modello 10 31

Sabato

29/02/2020

LUL

Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente

Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta

Stampa meccanografica - Stampa Laser

 

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