Con la Circolare INPS n. 198/2021 l'istituto fornisce i dati utili ad effettuare le operazioni di conguaglio contributivo, verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive correlate all’imponibile e accertare l’imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti variabili.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2021 vanno necessariamente evidenziati nel flusso Uniemens, valorizzando l’elemento VarRetributive di DenunciaIndividuale, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi" con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Le operazioni più comuni che danno luogo a conguagli e recuperi contributivi sono:
- l’applicazione del massimale contributivo e pensionabile (soggetti di prima occupazione successiva al 31 dicembre 1995);
- la verifica dell’esatto ammontare esente dei fringe benefit;
- l’imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione;
- i conguagli legati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria e relative compensazioni contributive e la rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo tesoreria.
Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate, oltre che con il flusso UniEMens di competenza del mese di dicembre 2021 in scadenza il prossimo 31 gennaio, anche con la denuncia del mese di gennaio 2022, da trasmettere entro il 28 febbraio.
Gli aspetti inerenti agli elementi variabili della retribuzione afferiscono a specifiche fattispecie, legate alla corresponsione di straordinari, trasferte, malattia, infortunio, permessi, ferie, CIG, indennità di cassa, congedi vari.
Al riguardo, l’INPS osserva che gli elementi relativi al mese di dicembre 2021 corrisposti o trattenuti nel mese di gennaio 2019 si considerano:
- con il principio di competenza (dicembre 2021) ai fini assicurativi, posizione del lavoratore;
- retribuzioni del mese di gennaio 2022 ai fini dell’assoggettamento contributivo.
Tali importi non incidono dunque nella determinazione dei massimali dell'anno 2021.
Contributo aggiuntivo IVS - l’Istituto ricorda che trattasi di una contribuzione aggiuntiva applicata nel caso di regimi pensionistici che prevedono aliquote a carico del dipendente inferiori al 10%.
Esso deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari, per il 2021, a € 47.379,00. Tale limite deve essere mensilizzato: al riguardo, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2021, € 3.948,00.
Pertanto, il calcolo del contributo effettuato applicando il criterio della mensilizzazione va verificato a fine anno, o comunque nel mese di cessazione del rapporto, al fine di procedere ad eventuali operazioni di conguaglio.
Quanto al fringe benefit, l’INPS precisa che il valore degli stessi concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta 2021, a € 516,46. La somma dei benefit di valore superiore al predetto limite, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi, concorre interamente a formare reddito imponibile.
Solo ai fini contributivi, l’INPS ha precisato che in caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe - benefit da essa erogato.
Infine, l’INPS ribadisce come il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
L’Istituto precisa, inoltre, che la quota di TFR che le aziende versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo dello 0,50%, calcolato sull’imponibile previdenziale.
Ne deriva che le aziende, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante, recuperano anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.
Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria. Per il versamento di tali differenze va utilizzato nella denuncia individuale il codice CF03.
Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento al netto dell’imposta sostitutiva deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sos
titutiva dell’11% poste a carico del lavoratore.