Qualora l'amministrazione abbia inserito la conoscenza dell'informatica quale requisito di partecipazione alla procedura concorsuale, è implicita la conseguenza dell'esclusione del candidato privo di detto requisito: lo ha affermato la seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 21 aprile 2020, n. 3975 , depositata lo scorso 22 giugno.
Al riguardo, i giudici amministrativi hanno sottolineato:
- ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, l'art. 37 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aveva autorizzato le amministrazioni pubbliche a qualificare nei propri concorsi pubblici la conoscenza dell'informatica alternativamente:
- come elemento di valutazione al pari delle altre materie;
- oppure come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale;
- considerazioni analoghe valgono per la conoscenza della lingua straniera.