E' stato approvato in data 28 dicembre 2023 lo Schema di Decreto Legislativo recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi".
Nuove aliquote IRPEF per il 2024
Sono istituite le seguenti nuove aliquote per scaglioni di reddito da utilizzare, per il solo anno 2024, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in luogo delle aliquote previste dall’art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917/1986) (art. 1, comma 1):
- 23% fino a 28.000 euro
- 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro
- 43% oltre 50.000 euro
Rispetto al sistema sin'ora vigente, la rimodulazione comporta un accorpamento dei primi due scaglioni di reddito (fino a 28.000 euro) e la riduzione di due punti percentuali dell’aliquota applicata ai redditi tra 15.000 e 28.000 euro (23 anziché 25%). I restanti scaglioni e le restanti aliquote rimangono immutati.
Detrazioni per lavoro dipendente
- Si dispone l’innalzamento a 1.955,00 € (rispetto ai 1.880 euro attuali), per l’anno 2024, della detrazione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera a), primo periodo (redditi di lavoro dipendente - esclusi i redditi di pensione - e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), del TUIR (art. 1, comma 2). In proposito si ricorda che il citato art. 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49 (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni e assegni equiparati), e 50, comma 1 (redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente), lettere a) (compensi percepiti da soci di cooperative), b) (indennità e compensi per incarichi), c) (borse di studio), c-bis) (incarichi e collaborazioni vari), d) (remunerazioni dei sacerdoti), h-bis) (prestazioni pensionistiche complementari) e l) (compensi dei lavoratori socialmente utili), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.
Per effetto di tale modifica la soglia di no tax area prevista dalla normativa vigente per i redditi di lavoro dipendente si amplia fino a 8.500 euro, diventando quindi pari a quella già vigente per i redditi da pensione.
- Viene, quindi, modificato, per l’anno 2024, il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 3/2020, prevedendo che tale somma sia riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 1 8.500 euro * 0,23 (aliquota d’imposta) = 1.955 imposta - 1.955 euro (detrazione) = 0 - 5 - 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del citato TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno (art. 1, comma 3). In tal modo si assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina vigente a regime. Infatti, considerato che uno dei requisiti richiesti dall’art. 1 del citato D.L. n. 3/2020 per l’attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del citato TUIR, un livello più elevato di tale detrazione determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari. A tale inconveniente si pone rimedio con il correttivo che si va a introdurre che, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l’innalzamento della soglia di no tax area da 8.173 euro a 8.500 euro previsto dal comma 2 dell’art. 1.
- Si stabilisce che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 (art. 1, comma 4).
- Si prevede, inoltre, che, ai fini IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis del TUIR, sia diminuito di un importo pari a 260 euro (art. 2, comma 1):
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), del predetto testo unico;
le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del D.L. n. 149/2013; - i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, quinto periodo, del D.L. n. 34/2020.
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), del predetto testo unico;
- la riduzione di 260 euro viene quindi applicata al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota del 19% (fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR), 26% (Erogazioni liberali ai partiti politici), 90% (Premi per rischio eventi calamitosi). In proposito si ricorda, inoltre, che l’art. 15, comma 3-bis, del TUIR dispone che la detrazione prevista dall’art. medesimo spetti:
- per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. La citata disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, la cui relazione tecnica stimava, in relazione all’introduzione della norma, un recupero di gettito IRPEF annuo, di competenza, pari a circa 24,9 milioni di euro.
- Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi (art. 2, comma 2).
Maggiorazione costo neoassunti e abrogazione ACE
- Le norme dispongono che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi delle disposizioni successive.
- L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.
L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. - Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.
- Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’art. 2425, comma 1, lettera B), numero 9), del Codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (art. 4, commi 1-4).
- Inoltre, sempre per il periodo di imposta 2024, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, si prevede che il costo come sopra determinato riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’art. 2425, comma 1, lettera B), numero 9), del Codice civile, sia moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 al Decreto delegato.
- Con Decreto del MEF, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative della disposizione in esame, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per dette categorie (art. 4, commi 5 e 6).
- Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni.
- Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni (art. 4, comma 7).
- Si dispone, infine, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’art. 1 del D.L. n. 201/2011 e ai commi da 549 a 552 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).
Sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (art. 5). - CRITICITÀ: è stata rinviata la previsione di una riduzione dell’aliquota IRES, nonostante l’introduzione della maxi-deduzione risulti prevista per il solo periodo d’imposta 2024, a fronte di una “definitiva” abrogazione dell’ACE. Chi non riuscisse a godere del beneficio per i nuovi assunti a tempo indeterminato sarebbe comunque gravato da un incremento di prelievo commisurato al venir meno dell’agevolazione ACE. Oggi far slittare assunzioni già programmate al 2024 consente di sfruttare la massima agevolazione.
Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela - lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all’art. 5-bis del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 48/2023;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli artt. da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell’art. 1, commi 313 e 318, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione di cui all’art. 1 e ss. del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.