l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'istanza di interpello 24 settembre 2019, n. 389 , afferma che in presenza di più prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese nei confronti del medesimo cliente, è possibile emettere un'unica fattura avente la data dell'ultima prestazione resa.
pertanto:
- per effetto della Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, anche successivamente al 1° luglio 2019, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura (cosiddetta “differita”), contenente il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione;
- nella medesima circolare veniva peraltro charito che è possibile indicare una sola data, e quindi - per le fatture elettroniche via SdI - quella dell’ultima operazione;
- si tratta di una “possibilità” e non di un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite SdI, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi oppure in cui è stato pagato - in tutto o in parte - il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.
DATA delle PRESTAZIONI |
DOCUMENTAZIONE |
10 settembre 2019 |
Emissione primo DDT di reso lavorato |
20 settembre 2019 |
Emissione secondo DDT di reso lavorato |
28 settembre 2019 |
Emissione terzo DDT di reso lavorato |
30 settembre 2019 |
Compilazione fattura elettronica A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
Se ad esempio – nel caso prospettato – la fattura venga compilata il 1° ottobre e trasmessa il 13 dello stesso mese, (cioè entro i 12 giorni successivi), la relativa imposta confluirà nella liquidazione di ottobre 2019. |
(cfr art: Gestione della Fattura elettronica differita)