Il Comune di Livorno, ritenuto di dover intervenire, in questa nuova fase di ripristino delle attività precedentemente sospese, nell’ampliamento delle fasce orarie delle attività di vendita e di somministrazione precedentemente previste, con l’obiettivo, comunque, di evitare il rischio di assembramenti non presidiati nelle fasce orarie notturne in cui il personale e le forze di polizia destinate alle attività di vigilanza e monitoraggio del territorio potrebbero avere maggiori difficoltà e minori risorse umane
da dedicare al controllo delle attività commerciali o di somministrazione sopra indicate essendo assorbite da altre molteplici e delicate funzioni, soprattutto in questa fase emergenziale publbica l'ordinanza in oggetto e dispone quanto segue.
ORDINA
- le attività commerciali al dettaglio effettuano la propria attività nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 08.00 alle ore 22.00 compreso festivi e prefestivi;
- gli esercizi di somministrazione, le attività artigiane e le attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici svolte in locali esclusivamente adibiti a tale attività (previsti dall’art. 54 del Codice regionale del commercio – Legge Regionale 23/11/18 n. 62) individuano gli orari di apertura nei limiti delle seguenti fasce orarie: dalle ore 5.00 alle ore 1.30 compreso festivi e prefestivi (modificato dall'ordinanza 232);
- le attività di cui ai punti 1) e 2) sono comunque svolte nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 derivanti da disposizioni nazionali o regionali.
DISPONE inoltre che La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di provvedere alle attività di controllo necessarie e conseguenti al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.