Pubblichiamo la Circolare 9/E del 13 aprile 2020 dell' Agenzia delle Entrate emessa "al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle interpretazioni fino a questo momento rese ed aggiornare le stesse alla luce vigente quadro normativo.
A seguito dei quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto, con la presente
circolare, vengono forniti chiarimenti anche sotto forma di risposta ai quesiti. Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti e facilitare la lettura del documento, oltre alla illustrazione delle misure sopra richiamate vengono formulate risposte ai quesiti pervenuti, suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto.
- Sospensione di versamenti tributari
- Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni
- Calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP
- Rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
- Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione unica 2020
- Proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate
- Termini agevolazioni prima casa
- Assistenza fiscale a distanza
- Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle Fatture Elettroniche
- Trattametno fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole
- Processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al "Contributo Unificato"
- Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Tabella 1 - Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni
Tipologia di soggetti |
Condizioni |
Oggetto della sospensione |
Ripresa della riscossione |
Esercenti attività d’impresa(12), arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente (1)(5)(6) |
Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (11)(14)(15) |
Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato(8); imposta sul valore aggiunto(16). Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili(2) a decorrere da giugno 2020(10) |
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente (1)(5)(6) |
Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019(11)(14)(15) |
Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato(8); - imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
Soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 |
Non previste |
Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020(16): ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
Enti non commerciali (3), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’impresa(9)(13) |
Non previste |
Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza |
Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente)(4)(11)(14)(15) |
Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020(16) |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.) |
Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato(8);
Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Note:
(1) Conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 aprile 2020.
(2) Di pari importo.
(3) Compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Non solo: la circolare precisa che la norma si applica a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del Tuir. Pertanto, vi rientrano anche le Onlus, le OdV (organizzazioni di volontariato) e le Aps (associazioni di promozione sociale), semprechè risultino iscritte ai relativi registri.
(4) A prescindere dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente.
(5) Qualora non sussista l’obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972), si fa riferimento ai ricavi e compensi.
(6) La circolare precisa che per i soggetti che – per l’attività esercitata - certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della citata percentuale dev'essere effettuato sulla somma dei due elementi.
(7) Ex art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
(8) Di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(9) Considerato che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non è ancora stato istituito, la norma si applica a tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
(10) Non è ammesso il rimborso di quanto sia già stato eventualmente versato.
(11) La circolare in commento precisa che:
- la situazione di marzo dev'essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile, mentre la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Pertanto è possibile che un contribuente abbia diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non abbia invece diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Ovviamente è possibile che accada l'ipotesi inversa;
- ai fini del calcolo rilevano le operazioni effettuate nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che pertanto hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020); a tale importo devono essere aggiunti i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei mesi citati, non rilevanti ai fini Iva;
- rileva la data di effettuazione dell'operazione (quindi la data della fattura per le fatture immediate e la data del corrispettivo giornaliero per i corrispettivi). Per la fattura differita rileverà la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati nella fattura.
Ad esempio:Ai fini del calcolo del fatturato di marzo 2020 e 2019, devono essere escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019; devono invece essere comprese le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.
(12) Comprese le imprese agricole, sia se determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia qualora producano reddito d'impresa commerciale.
(13) La norma si applica anche qualora, oltre all'attività istituzionale, l'ente svolga un’attività commerciale, purché questa sia non prevalente o esclusiva.
(14) Per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente, la verifica della diminuzione del fatturato dev'essere effettuata soltanto con riferimento ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019).
(15) Per gli autotrasportatori (che, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, possono annotare le fatture emesse per le prestazioni entro il trimestre solare successivo a quello di emissione), la verifica dev'essere effettuata con riferimento alle fatture e i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020.
(16) Sono sospesi anche i versamenti delle due rate del saldo Iva in scadenza in aprile e maggio 2020.