COVID19: circolare INPS 49 istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito

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Diffusa nella tarda serata di ieri, con la circolare 49, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'Indennità una tantum di 600,00 € (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO e dei liveri professionisti.

Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed iscritti Enasarco

Vi possono accedere anche gli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome; sono ricompresi gli iscritti alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco;

Accesso alla procedura web

Per poter accedere alla procedura di richiesta dell'indennità (comprese quelle riconosciute ai liberi professionisti dall’art. 27 del D.L. 18/2020), occorre presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica. Stante il carattere emergenziale le credenziali di accesso sono le seguenti:

come confermatoci dall'inps anche via twitter, anche in questo caso è possibile comunicare la sola prima parte del Pin;

 

Divieto d cumulo e incompatibilità

Oltre ai divieti di cumulo già indicati dall’art. 31 del D.L. 18/2020, l’Inps aggiunge che le indennità sono incompatibili anche con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, con l'Ape sociale, cioè con l’indennità di cui all’art. 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), nonché con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222;

Le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2 017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

 

Liberi professionisti

L’indennità riconosciuta dall’art. 27 del decreto “Cura Italia”, a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

Stagionali del turismo e spettacolo

L’indennità (di cui all’art. 29 del D.L. 18/2020) prevista a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità (di cui all’art. 38) a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità in esame;

 

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