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COVID19 - Bonus di 600 anche ai professionisti iscritti alle casse

Il Decreto "Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) si era "dimenticato" di considerare i professionisti autonomi, iscritti alle rispettive casse di previdenza private (es. Commercialisti, Ragionieri, Geometri, Avvocati, Architetti, etc.) inserendole solo all'interno del "Fondo per il reddito di ultima istanza" con un limite di spesa massima attribuita pari a 300 milioni di Euro. Interviene adesso il Ministero del Lavoro e Mef con Decreto del 28 marzo 2020 a modificare il tutto.

 

Una tantum professionisti

Ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 spetta una indennità pari a € 600 euro per il mese di marzo, non cumulabile e non soggetta a tassazione.

L'indennità non spetterà indistintamente a tutti, ma sarà strettamente connessa alla cessazione, riduzione o sospensione dell'attività libero professionale, nonché al reddito conseguito nel 2018. Il Decreto prevede inoltre che l'indennità sia corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019 e che non percepiscano già un reddito di cittadinanza

 

Limiti reddituali e condizioni di accesso al beneficio

Sono prervisti inoltre dei limiti reddituali per il diritto alla corresponsione dell'indennità:

a) Limitazione dell'attività (art. 2, lettera a) )

Il sostegno al reddito è riconosciuto a condizione che:

  • il professionista abbia percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (cedolare secca), e dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (redditi da locazioni brevi), non superiore a 35.000;
  • il professionista deve aver subito una limitazione alla propria attività in conseguenza ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

b) Cessazione o sospensione dell'attività (art. 2, lettera b) )

Il sostegno al reddito è riconosciuto a condizione che:

  • il professionista abbia percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro;
  • il professionista abbia cessato o ridotto o sospeso, l'attività professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
    • La cessazione della partita IVA deve essere avvenuta tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
    • Per quanto alla riduzione (o sospensione) dell'attività lavorativa occorre che il professionista si trovi in una situazione di comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del 1° trimestre 2020, rispetto al reddito del 1° trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

 

Come fare

La domanda dovrà essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 ed entro il 30 aprile direttamente agli enti di previdenza di appartenenza, che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio.

Ogni ente indicherà le modalità di presentazione che non deve essere presentata all'INPS. All'istanza dovrà essere allegata una autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare quanto segue:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere già percettore delle indennità previste dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b);
  • di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a);

Ovviamente dovranno essere allegati:

  • fotocopia del documento d'identità in corso di validità
  • fotocopia del codice fiscale
  • coordinate bancarie o postali (IBAN)

Le domande saranno analizzate in ordine cronologico di presentazione dai singoli ordini. Le casse trasmetteranno i dati dei soggetti beneficiari all'Agenzia delle Entrate e all'INPS per i controlli incrociati e, settimanalmente, a partire dall'8 aprile, trasmetteranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento.

 

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