Quadro RB - Tabella Codici Utilizzo immobili

Colonna 2 (Utilizzo). Indicare uno dei codici di seguito elencati che individuano l'utilizzo dell'immobile:

‘1' immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel rigo RN2. La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione indicare in questa colonna il codice 11 o 12. Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a IMU non sono dovute Irpef e addizionali. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). In questo caso nella col.12 (Casi particolari IMU) va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

‘2' immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice ‘10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

‘3' immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga" oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%";

‘4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone o "equo canone". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%";

‘5' pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;

‘6' immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;

‘8'

  • immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e il reddito va indicato nella colonna 15 "imponibile cedolare secca 10%";
  • immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per il 2020, se situato nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti o situato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 19 “Stato di emergenza”;

    Consultare in Appendice "Comuni ad alta densità abitativa".

‘9' questo codice deve essere utilizzato se l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio il codice ‘9' va indicato nel caso di:

  • unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
  • pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
  • unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero o già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all'estero, questo codice può essere indicato solo con riferimento ad una di esse;
  • bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l'alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
  • abitazione o pertinenza data in uso gratuito a terzi e da questi locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;

‘10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica; oppure unità in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

‘11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga".

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" . Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%";

‘12'

  • immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa. In caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e il reddito va indicato nella colonna 15 "imponibile cedolare secca 10%".
  • immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016  (vedi istruzioni al codice ‘8'). In questo caso va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e il reddito va indicato nella colonna 15 "imponibile cedolare secca 10%". Inoltre deve essere barrata la casella "Stato di emergenza" di colonna 19;

‘14' immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30% del reddito imponibile. In tal caso deve essere compilata la sezione II del quadro RB.

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%;

‘15' immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

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